MIURA00DGOS prot. 2792 R.U./U./ Roma, 20 aprile 2011
Oggetto: Servizio nazionale di valutazione – Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2010/11 – precisazioni.
La costruzione di un sistema di valutazione finalizzato al progressivo miglioramento e all’armonizzazione della qualità del servizio di istruzione e formazione è il risultato di esigenze presenti da tempo a livello internazionale e di istanze progressivamente maturate a livello nazionale, sin dall’inizio degli anni novanta, in connessione con quelle tese a garantire alle istituzioni scolastiche una più ampia autonomia organizzativa e didattica. Il pieno sviluppo dell’autonomia scolastica richiede infatti anche la capacità di rendere conto dei risultati ottenuti, dei percorsi di autovalutazione e di miglioramento della qualità avviati.
Non a caso già il d.p.r. 275/99, regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche, prevedeva all’art.10, comma 1, che “Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.”
A partire dalla legge di delega 28 marzo 2003, n.° 53 il legislatore è intervenuto più volte per dare fondamento giuridico alla costruzione del sistema di valutazione.
Infatti il successivo decreto legislativo 19 novembre 2004, n.° 286, istituisce il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, con il compito precipuo di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa.
In particolare l’art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo precisa che al conseguimento di tali obiettivi “concorrono l’Istituto nazionale di valutazione di cui all’art.2 [INVALSI] e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province e i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.”
Successivamente il decreto–legge 7 settembre 2007, n° 147, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2007, n° 176, all’art.1, comma 4-ter, introduce nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, una prova scritta a carattere nazionale scelta dal Ministro tra i testi predisposti annualmente dall’INVALSI, ma soprattutto il successivo comma 5 prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 il Ministro della Pubblica Istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.”
In coerenza col dettato normativo si sono espresse la direttiva ministeriale n°74 del 15 settembre 2008, che ha definito il quadro strategico entro il quale l’INVALSI ha programmato la propria attività per il triennio 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, nonché la direttiva annuale n°67 del 30 luglio 2010, la quale ha individuato gli specifici obiettivi dell’Istituto per l’a.s. 2010/2011.
Da ultimo, con la legge n.°10 del 26 febbraio 2011 (di conversione del decreto legge n.° 225 del 29/12/2010) sono state definite le componenti del Sistema Nazionale di Valutazione, quale necessaria infrastruttura al servizio delle scuole.
L’insieme delle norme citate rende evidente che la finalità della rilevazione esterna degli apprendimenti è quella di fornire alle scuole uno strumento standardizzato che rappresenta indispensabile modalità per potersi rapportare sia ai livelli nazionali di riferimento, ma anche per poter oggettivamente verificare il proprio lavoro all’interno della stessa scuola e poter progettare, sulla base di una autovalutazione interna ad ogni singola istituzione scolastica, un processo di miglioramento dell’efficacia della propria azione educativa. Ciò anche in vista di un obiettivo di sistema più generale: innalzare e armonizzare nel Paese il livello di conseguimento degli esiti di apprendimento, oggi fortemente sperequati per aree geografiche e per tipologie di scuola.
Peraltro va sottolineato che le prove sono predisposte dall’INVALSI sulla base delle indicazioni per il curricolo definite a livello nazionale per i diversi gradi di scuola. Esse sono il frutto di un lungo e impegnativo lavoro che viene condotto con il coinvolgimento diretto di gruppi di insegnanti, esperti disciplinari e ricercatori che seguono precise linee metodologiche, adottate peraltro anche a livello internazionale.
Quindi le prove non sono redatte da persone avulse dal mondo della scuola, bensì da team nei quali sono presenti insegnanti in servizio nelle scuole dei diversi ordini e gradi del nostro sistema scolastico che collaborano strettamente con docenti universitari e ricercatori INVALSI. Naturalmente l’obiettivo sul quale l’INVALSI è impegnato è il miglioramento della qualità delle prove che rappresenta un elemento determinante per l’efficacia del sistema nazionale di valutazione a supporto della qualità della scuola.
Riguardo alle modalità della rilevazione nazionale, come noto, il sistema prevede la somministrazione censuaria in tutte le classi individuate dalle direttive ministeriali (classe seconda e quinta primaria, classe prima e terza I grado, classe seconda II grado). Tra di esse sono state individuate, inoltre, alcune migliaia di classi campione, per le quali la rilevazione è gestita direttamente dall’INVALSI tramite osservatori esterni, che si occupano personalmente di somministrare e correggere le prove. In questo modo l’Istituto mette a disposizione delle scuole i livelli nazionali di riferimento utili ad ogni singola istituzione scolastica per i propri percorsi di autovalutazione, ma anche indispensabili per poter condurre analisi sul sistema scolastico nazionale, sulle differenze regionali e interne al territorio.
Per le classi non rientranti nel campione la somministrazione e la correzione delle prove è affidata alle scuole, che ne riportano gli esiti su fogli risposta, mentre gli elaborati rimangono a loro disposizione per tutte le ulteriori analisi e riflessioni. Alle singole istituzioni scolastiche verrà restituito un rapporto sui risultati degli apprendimenti, in forma strettamente riservata, aggregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo item, in modo da poter analizzare gli errori più frequenti sia in rapporto alle prove utilizzate in ogni singola scuola che in rapporto ai risultati nazionali.
Senza l’utilizzo di prove standardizzate risulta difficile se non impossibile ogni tipo di confronto, di analisi del valore aggiunto e del livello di miglioramento ottenuto dalla scuola: non si tratta quindi di una attività richiesta alle scuole per rispondere ad obiettivi che sono loro estranei, bensì di strumenti e modalità essenziali allo sviluppo dell’autonomia responsabile e ai necessari processi di autovalutazione di istituto.
Gli esiti della rilevazione esterna mettono, inoltre, il collegio dei docenti di ciascuna scuola nella condizione di disporre di ulteriori dati per svolgere a pieno la funzione prevista dall’art. 7, comma 2, lett d) del d.lvo 297/94 (valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia e proposta delle misure per il miglioramento dell’attività scolastica).
Da quanto finora detto emerge con assoluta chiarezza che l’ordinamento scolastico richiede alle scuole la partecipazione, anzi il concorso istituzionale, alle rilevazioni periodiche e di sistema.
In linea di coerenza anche il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L non può non contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a carattere ricorrente, le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI.
Conseguentemente, ferma restando l’assoluta pertinenza sotto il profilo giuslavoristico con le mansioni proprie del profilo professionale, il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L..
Ovviamente anche le funzioni deliberative del collegio dei docenti devono essere esercitate nel rispetto del ruolo di concorso istituzionale che l’ordinamento scolastico assegna alle scuole nell’ambito del Servizio nazionale di valutazione.
Quindi apparirebbero quantomeno improprie le delibere collegiali che avessero ad oggetto la mancata adesione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, non solo in quanto esorbitanti dalle competenze deliberative proprie del collegio dei docenti elencate dall’art. 7 del d.lvo. 297/94, ma soprattutto perché in contrasto con la doverosità delle rilevazioni.
IL DIRETTORE GENERALE – F.to Carmela Palumbo