Il giorno 12 maggio 2011 si è concluso, con la sigla dell’accordo, il confronto tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione per il rinnovo del contratto integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per l’anno scolastico 2011/12.
Per la Uil hanno partecipato Pasquale Proietti e Antonello Lacchei.
L’accordo nella sostanza mantiene l’impianto precedente, soprattutto non è stato modificato l’art. 5 che consente al personale in soprannumero anche di essere utilizzato nella ex scuola di titolarità, sulla base di quanto previsto dal POF, per l’arricchimento dell’offerta formativa e per le supplenze.
Le novità principali riguardano:
– All’art. 2, tra i destinatari delle utilizzazioni, è stata prevista la possibilità per gli I.T.P. di essere utilizzati negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art.8, comma 7, del DPR 87/10 relativo al riordino degli Istituti professionali e dell’art.8, comma4, del DPR 88/10 relativo al riordino degli istituti tecnici.
– All’art. 4, si è chiarito che, fermo restando la competenza del dirigente scolastico nell’assegnazione dei docenti alle classi, l’assegnazione ai plessi e alle sedi devono essere definiti ai sensi dell’art. 6 del CCNL.
– All’art. 6-bis, relativo alle utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici, è stata prevista la possibilità di utilizzo anche per i docenti di strumento musicale col solo servizio nella scuola media, anche se limitatamente al personale in esubero.
– All’art. 6-ter, in applicazione del DM n.8 del 31 gennaio 2011, è stato prevista l’utilizzazione del personale per la diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria.
– All’art. 11-bis, relativo alla copertura dei posti di DSGA, è stato aggiunto il comma 8 che prevede una precedenza nel conferimento degli incarichi per il personale inserito nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del CCNI del 3 dicembre 2009.
– All’art. 15, relativo all’assegnazione del personale ATA alle sedi e ai plessi, è stato ribadito che tale materia è regolata dall’art. 6 del CCNL.
– All’art.1, comma 11, le parti rinviano ad una successiva integrazione del contratto la definizione delle modalità di utilizzazione del personale scolastico negli ITS.
L’ipotesi di accordo seguirà l’iter di verifica degli organi di controllo del Miur, della Funzione Pubblica e del Ministero Economa e Finanza e solo successivamente verrà firmato definitivamente.