Il DM n. 47 del 26 maggio 2011 rettifica il DM n. 44 del 12 maggio 2011, con il quale la validità delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 9 comma 20 del DL. N. 70 /2011, è triennale. La nota di accompagnamento (Prot. n. AOODGPER 4476) precisa che resta valida la modulistica del DM 44/2011.

Prot. n. AOODGPER 4476                                                               Roma, 26 maggio 2011

D.G. per il personale scolastico – Uff. III

Oggetto: DM 47 del 26 maggio 2011.

Si trasmette il DM n. 47 del 26-5-2011 con il quale la validità delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 9 comma 20 del DL. N. 70/2011, viene rapportata al triennio.

E’ inteso che, trovandoci in prossimità del termine di scadenza per la presentazione delle domande, che rimane confermato al 1° giugno, la modulistica da utilizzare è quella allegata al DM 44/2011.

                                                                                   f.to IL DIRIGENTE Bianca Artigliere

 

D.M. n.  47 del  26 maggio 2011

VISTO            il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;

VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992;

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con DM 27 marzo 2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola provincia;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

VISTO            il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del  20 agosto 2001;

VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;

VISTA la legge n. 143, del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;

VISTA la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c),  ;

VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;   

VISTO            il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008,  convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, con particolare riferimento all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;

VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009;

VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32;

VISTA la Legge n. 167 del 24 novembre 2009  art. 1, comma 4 ter che interpreta il contenuto della lettera c) del comma 605 dell’art. 1 della legge n. 296/2006;

VISTA la legge n. 167/09 sopra citata ,  art.1, commi 4 octies e 4 novies e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010;

VISTO il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010,  con particolare riferimento all’art. 7, comma  4 ter;

VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/ 2010 e n. 80 del 15/9/2010, formulati ai sensi della riferita legge 167/09, art. 1 cc. 2, 3 e 4;.

VISTO il Dlgs n. 212 del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.160 del 19 marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2011, con cui è stato dichiarato incostituzionale  l’art. 1, c. 4 ter, già citato, della Legge n. 167 del 24 novembre 2009;

VISTO il DM n. 44 del 12 maggio 2011 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve  e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;

VISTO il DL n. 70 del 13 maggio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, serie generale, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle suddette graduatorie a decorrere dall’a.s. 2011-2012;

D E C R E T A

Art. 1   – L’art. 6 comma 4 del DM n. 44 del 12 maggio 2011 è così modificato: “Per gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero triennio 2011-12, 2012-13 e 2013-2014 la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio successivo.”

Art. 2  – L’ art. 7 comma 1 del citato DM n. 44/2011 è così modificato: “Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell’art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.”

Art. 3 – In coerenza con le modifiche di cui agli artt. precedenti è altresì modificata la modulistica, che fa parte integrante del presente decreto.

                                                                                               Il Ministro – Mariastella Gelmini

Istruzione e Formazione Professionale:

accordo tra Regione Calabria e USR per lo svolgimento dei percorsi triennali negli IPS.