La Uil sulla sentenza della corte dei diritti dell’uomo attiva l’ufficio legale e conferma l’impegno per una soluzione contrattuale
Da fonti giornalistiche apprendiamo che la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo con sentenza del 7 giugno 2011 ha condannato l’Italia per violazione degli articoli 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione l’Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi, dell’anzianità maturata dal personale Ata trasferito dagli enti locali allo Stato, con la legge 124 del 1999. La Corte ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva sul risarcimento del danno spettante ai lavoratori, rinviando la sentenza definitiva, in mancanza di accordi, ad altra udienza. Questo pronunciamento, dunque, non avrà effetti immediati, considerato che rinvia la soluzione ad una eventuale intesa tra le parti.
La Uil Scuola
· Segue attentamente, attraverso l’Ufficio Legane Nazionale la questione per valutare eventuali margini di intervento giurisdizionale.
· Conferma il proprio impegno per una soluzione contrattuale.
La vicenda dell’inquadramento del personale scolastico transitato dagli Enti Locali per effetto della legge 124 del 1999, si è sviluppata negli anni in diverse fasi. Questo personale che dipendeva da Comuni e Province è passato dagli enti di provenienza alle dipendenze dello Sato, continuando a svolgere le medesime mansioni, spesso nei medesimi luoghi di lavoro. La legge prevedeva un primo inquadramento con lo stipendio in godimento e successivamente una ricostruzione di carriera, che l’amministrazione ha sempre effettuato, per contenere la spesa, in modo sfavorevole nei confronti dei transitati. Questo atteggiamento ha prodotto un contenzioso colossale. All’inizio le sentenze dei giudici confermate dalla Cassazione hanno riconosciuto ai ricorrenti tutta l’anzianità pregressa maturata prima del passaggio allo Stato. Poi la legge finanziaria 2006, della quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità, ha stabilito che l’art. 8 della legge 124 del 1999 deve essere interpretato nel senso che al personale Ata ed Itp proveniente dagli Enti Locali l’anzianità nei ruoli dello Stato è riconosciuta in riferimento al “maturato economico”. Dunque la questione, chiusa dal punto di vista giurisdizionale, resta irrisolta per i lavoratori coinvolti che protestano a ragione, non vedendo vie di uscita.
Attraverso l’azione sindacale siamo riusciti ad ottenere un riscontro in un ordine del giorno della finanziaria 2008, che rinvia la soluzione alla contrattazione. Nel nostro documento del 30 giugno 2009 che traccia linee rivendicative per l’apertura del negoziato contrattuale del Personale della Scuola, indirizzato all’Aran ed ai Ministri Gelmini e Brunetta abbiamo posto, come nodo problematico, la questione dell’inquadramento economico del personale ex Enti Locali. Il pronunciamento definitivo della Corte di Giustizia Europea potrebbe rappresentare l’elemento per indurre il Governo, la politica e la contrattazione ad affrontare e risolvere questa complicata vicenda.