L’art. 16, comma 9 delle legge prevede che:
– l’obbligo delle visite fiscali non è più assoluto;
– per disporre le visite i dirigenti dovranno tenere conto della condotta del dipendente e dei costi della visita stessa;
– rimane l’obbligo dell’invio della visita fiscale per i giorni precedenti o seguenti le giornate non lavorative;
– le fasce di reperibilità sono confermate;
– sarà consentito anche allontanarsi dall’abitazione per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, comunicandolo all’amministrazione e conservando la documentazione che comprovi la necessità dell’uscita da casa, da esibire a richiesta;
– Viene confermato (come previsto dal contratto) che per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (certificate anche dal medico privato) le assenze sono da considerarsi a tutti gli effetti “per malattia”.