L’art. 16, comma 9 delle legge prevede che:

– l’obbligo delle visite fiscali non è più assoluto;

– per disporre le visite i dirigenti dovranno tenere conto della condotta del dipendente e dei costi della visita stessa;

– rimane l’obbligo dell’invio della visita fiscale per i giorni precedenti o seguenti le giornate non lavorative;

– le fasce di reperibilità sono confermate;

– sarà consentito anche allontanarsi dall’abitazione per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, comunicandolo all’amministrazione e conservando la documentazione che comprovi la necessità dell’uscita da casa, da esibire a richiesta;

– Viene confermato (come previsto dal contratto) che per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (certificate anche dal medico privato) le assenze sono da considerarsi a tutti gli effetti “per malattia”.

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