Supplenze personale ATA organico aggiuntivo PNNR.
Il Ministero ci dà ragione: è possibile anche il frazionamento del posto con diritto al completamento orario
In data 19 ottobre avevamo inviato una richiesta al Ministero in cui chiedevamo, per le supplenze in oggetto, il rispetto del regolamento delle supplenze tuttora vigente – DM 430/2000: a titolo esemplificativo il diritto al completamento orario (con frazionamento del posto) o la sostituzione del personale che dovesse eventualmente e legittimamente assentarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto (es congedo per maternità, congedo biennale per Legge 104/92, etc).
Il Ministero, con nota n. 2981 del 25-10-2023, conferma quanto da noi sostenuto ovvero che il dirigente scolastico potrà procedere al frazionamento del posto, fermo restando il limite massimo di 36 ore settimanali complessive, e precisa altresì:
– che è possibile accogliere, esclusivamente, una variazione per qualifica da Assistente
– Amministrativo/tecnico a Collaboratore Scolastico e non viceversa tenuto conto del limite di spesa fissato dalla norma di riferimento.
– che tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie della misura – ivi incluse quelle del I ciclo che hanno espresso la preferenza per Assistente Amministrativo/Tecnico possono attribuire un incarico ad un Assistente Tecnico o ad un Assistente Amministrativo.
di seguito:
la nostra richiesta
la nota del Ministero
Richiesta UIL SCUOLA chiarimenti supplenze ATA organico PNRR