Roma, 20 settembre 2011

Con nota ministeriale 3320 del 9 novembre 2010 il ministero ha fornito alle scuole le indicazioni operative per la valutazione degli apprendimenti  in occasione degli scrutini periodici e finali per l’a. s. 2010-2011, rinviando ad un successivo provvedimento le modifiche e le integrazioni da apportare al DPR 122/2009.

L’articolo 14 comma 8  del richiamato  decreto stabilisce che tali modifiche ed integrazioni possono essere adottate in relazione  alla ridefinizione degli assetti ordinamentali organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell’art. 64 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008.

In considerazione che per l’a.s.  2011-2012 saranno ben due gli anni di corso, per ciascuno dei percorsi e degli indirizzi attivati dal riordino, ad essere impegnati in procedure di valutazione  connesse ai  nuovi assetti organizzativi  e che  con l’avvio del nuovo anno scolastico si può  ritenere completata la prima fase di attuazione del riordino del secondo grado;

nel convincimento  che vadano forniti alle scuole  quadri di riferimento chiari, la scrivente organizzazione chiede  che le indicazioni  sulla valutazione siano oggetto di un definitivo intervento  di chiarimento fin dalla fase di avvio delle attività di progettazione didattica e valutativa dell’anno scolastico 2011-2012.

Tale richiesta è supportata dalla condizione per la quale  alla  fine dell’anno scolastico in corso, che   coincide  con la   conclusione del primo  dei due bienni in cui i percorsi sono articolati, i giovani  avranno adempiuto l’obbligo di istruzione secondo piani di studio ed indicazioni nazionali  rinnovate; la completa revisione delle classi di concorso infatti determinerà i propri effetti  sulla organizzazione del lavoro degli insegnanti e non sugli assetti disciplinari ormai definiti.

A ciò si aggiunge il  differente impatto che l’applicazione del principio della “possibile sostanziale corrispondenza con  gli insegnamenti impartiti nei previgenti curricoli, sia ordinamentali che sperimentali “ sui parametri di riferimento per la valutazione di una disciplina;   come un esempio per tutti  valga l’insegnamento di  matematica, che,   a parità di piani di studio  e di orario, nel liceo delle scienze umane viene valutata   con un doppio voto  e nel liceo classico con un voto unico.

Ad avviso della UIL Scuola tale materia non può dare luogo a controversie interpretative, né può essere assunta, come ora avviene, sulla base di differenti decisioni a livello di Direzioni Regionali  ma deve costituire una base di confronto univoca anche per la valutazione di competenze e conoscenze  acquisite sulle discipline, in ambiti territoriali diversi, ai fini della validazione dei percorsi e della spendibilità dei titoli.

Auspicando un sollecito riscontro si porgono

Distinti saluti

Massimo Di Menna

Segretario generale