Roma, 20 settembre 2011
Con nota ministeriale 3320 del 9 novembre 2010 il ministero ha fornito alle scuole le indicazioni operative per la valutazione degli apprendimenti in occasione degli scrutini periodici e finali per l’a. s. 2010-2011, rinviando ad un successivo provvedimento le modifiche e le integrazioni da apportare al DPR 122/2009.
L’articolo 14 comma 8 del richiamato decreto stabilisce che tali modifiche ed integrazioni possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell’art. 64 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008.
In considerazione che per l’a.s. 2011-2012 saranno ben due gli anni di corso, per ciascuno dei percorsi e degli indirizzi attivati dal riordino, ad essere impegnati in procedure di valutazione connesse ai nuovi assetti organizzativi e che con l’avvio del nuovo anno scolastico si può ritenere completata la prima fase di attuazione del riordino del secondo grado;
nel convincimento che vadano forniti alle scuole quadri di riferimento chiari, la scrivente organizzazione chiede che le indicazioni sulla valutazione siano oggetto di un definitivo intervento di chiarimento fin dalla fase di avvio delle attività di progettazione didattica e valutativa dell’anno scolastico 2011-2012.
Tale richiesta è supportata dalla condizione per la quale alla fine dell’anno scolastico in corso, che coincide con la conclusione del primo dei due bienni in cui i percorsi sono articolati, i giovani avranno adempiuto l’obbligo di istruzione secondo piani di studio ed indicazioni nazionali rinnovate; la completa revisione delle classi di concorso infatti determinerà i propri effetti sulla organizzazione del lavoro degli insegnanti e non sugli assetti disciplinari ormai definiti.
A ciò si aggiunge il differente impatto che l’applicazione del principio della “possibile sostanziale corrispondenza con gli insegnamenti impartiti nei previgenti curricoli, sia ordinamentali che sperimentali “ sui parametri di riferimento per la valutazione di una disciplina; come un esempio per tutti valga l’insegnamento di matematica, che, a parità di piani di studio e di orario, nel liceo delle scienze umane viene valutata con un doppio voto e nel liceo classico con un voto unico.
Ad avviso della UIL Scuola tale materia non può dare luogo a controversie interpretative, né può essere assunta, come ora avviene, sulla base di differenti decisioni a livello di Direzioni Regionali ma deve costituire una base di confronto univoca anche per la valutazione di competenze e conoscenze acquisite sulle discipline, in ambiti territoriali diversi, ai fini della validazione dei percorsi e della spendibilità dei titoli.
Auspicando un sollecito riscontro si porgono
Distinti saluti
Massimo Di Menna
Segretario generale