Ricordiamo che è possibile presentare reclamo, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo della scuola, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda.

modello reclamo graduatorie d’istituto

normativa

DM. n. 62  del 13 luglio 2011

Art.  9

Pubblicazione graduatorie – Reclami – Ricorsi

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d’istituto di

prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza

fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo –

secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del Regolamento – che

deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda,

esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto

detto al precedente articolo 6. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia,

dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa

verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni

scolastiche.

Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131

ARTICOLO 5

9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha

provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di

pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul

reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La

graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.

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