Il giorno 15 dicembre 2011 tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali è stato siglato il contratto integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA, per l’anno scolastico 2012/13.

Per la Uil scuola era presente Pasquale Proietti.

 

Domande on-line

In premessa è bene ricordare che la procedura per la presentazione delle domande on-line, già adottata lo scorso anno per quelle presentate nella scuola primaria, nella media di primo grado e nella media di secondo grado, verrà adottata anche per la scuola dell’infanzia.

La registrazione al sistema “Polis”, operazione preliminare alla presentazione della domanda, dovrà essere effettuata solo da chi non è ancora registrato al sistema.

Articolato

Le parti,  nell’esame dell’articolato, sostanzialmente si sono limitate alla semplice manutenzione del testo.

Riportiamo di seguito le principali integrazioni

Art.1, c.4): si prevede la riapertura del confronto negoziale in previsione dell’attuazione del dimensionamento della rete scolastica, previsto dalla Legge 11 del 15 luglio 2011;

– Art.2, c.2: riguarda il blocco quinquennale della mobilità interprovinciale per i neo immessi in ruolo, previsto dalla Legge n.106/11 (art.9, c.21).

Su questo l’amministrazione ha chiarito che tale limitazione riguarda solo il personale docente assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12.

Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11.

Per questi resta valida la norma (Legge 124/99) che prevede l’obbligo di permanenza nella provincia per tre anni;

Art.6, c 1c: è stato chiarito che, fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso, i posti nei licei musicali e coreutici relativi ad insegnamenti di nuova istituzione  non sono disponibili per le operazioni di mobilità;

– Art.7: C.1, V): sono state apportate delle modifiche dal punto di vista formale.

Nel caso di assistenza al genitore disabile, la dicitura “figlio unico in grado di prestare assistenza”  è stata sostituita da “solo figlio individuato come referente unico”.

 E’ stato anche previsto che il figlio “referente unico”, per fruire della precedenza, limitata  all’ambito provinciale, deve anche essere l’unico figlio ad aver chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza. 

Nella mobilità interprovinciale, per il riconoscimento della precedenza  ai genitori che assistono i figli e ai coniugi del disabile, è stato eliminato il riferimento all’interruzione di “una preesistente situazione di assistenza continuativa”.

– Art. 7, C.2) è stato chiarito che il personale beneficiario delle precedenze V) e VII), nel caso dovessero venir meno le condizioni che hanno determinato il diritto di precedenza, dovranno dichiarare la nuova situazione entro 10 giorni  dalla scadenza della comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento.

In questi casi il dirigente scolastico dovrà riformulare le graduatorie d’istituto.

– Art. 9, c.1: per i soggetti con patologie oncologiche, in mancanza di pronunciamento delle commissioni mediche, le situazioni di disabilità possono essere documentate, in via provvisoria, con la certificazione di un medico specialista.

– Art.20: è stato inserito un 2° comma per gestire la mobilità negli istituti di istruzione superiore dove sono stati costituiti nuovi percorsi di studio.

In particolare, si prevede che, prima delle operazioni di mobilità, l’Ufficio territoriale provvede all’assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull’organico del nuovo percorso di studi;

– Art. 37-bis: al 7° comma è stato chiarito che l’individuazione del soprannumero degli insegnanti di religione cattolica non avviene più su base regionale ma articolata per ambiti territoriali diocesani.

– Allegato C – Ordine delle operazioni personale docente:

III fase, c.1, lettera i): la mobilità con precedenza, in presenza di esubero provinciale, prevista per le classi di concorso della scuola media di 1° e 2° grado è stata estesa anche alla scuola dell’infanzia e primaria.

In applicazione del Decreto Legislativo 150, prima della sottoscrizione definitiva, i contratti nazionali vanno sottoposti ad un controllo preventivo della Funzione Pubblica.

Solo dopo trenta giorni potrà esserci la firma definitiva dell’accordo.

Successivamente alla sottoscrizione definitiva del contratto l’amministrazione emanerà l’ordinanza che fisserà i termini di presentazione delle domande.

(in allegato: testo dell’ipotesi di CCNI, nota congiunta, nota UIL Scuola)