DOCUMENTO UNITARIO

La validità di un’intesa che salvaguarda i diritti, le aspettative di migliaia di

lavoratori e riconosce le esigenze organizzative accertate e sottoscritte dallo stesso

governo che ha approvato il Dlgs 150/09.

In merito ai rilievi mossi da MEF e Funzione Pubblica (FP) con nota del 16.12.2011 sulla

pre-intesa della mobilità professionale Ata, queste Organizzazioni Sindacali,

appositamente convocate il giorno 20.12.2011, dopo attento esame, ritengono di dover

confermare la validità di tale accordo in quanto conseguente all’applicazione dell’art. 48

del CCNL 29.11.2007, così come sostituito dall’art. 1, comma 2, della sequenza

contrattuale del 25.7.2008.

Tale accordo riguarda l’istituto della mobilità professionale che è altra cosa, rispetto all’art.

24 del dlgs 150/09, riferito invece alla progressione di carriera dei dipendenti pubblici.

Il personale Ata accede al profilo superiore attraverso la valorizzazione professionale

mediante percorsi selettivi collegati alla formazione con valutazione finale (vedi CCNI

3.12.2009 regolarmente vistato dagli organismi di controllo).

Di conseguenza sugli aspetti in argomento il contratto è lo strumento più efficace sia per la

funzionalità e la continuità del servizio sia per la salvaguardia delle legittime aspettative di

migliaia di lavoratori che da molti anni stanno svolgendo mansioni superiori sui posti

vacanti.

La scuola ha un sistema di reclutamento e di inquadramento del personale Ata, con

meccanismi di progressione verticale, regolati tramite legge ordinaria (T.U. 297/94, Legge

124/99), specifici e diversi da quelli delle altre amministrazioni

Il Dlgs 150/09 non ha modificato tali meccanismi. Infatti, le procedure concorsuali del

personale Ata (concorso per soli titoli da graduatorie dei 24 mesi e mobilità professionale)

sono state mantenute e hanno portato negli ultimi due anni scolastici all’assunzione di

oltre 42.000 unità di detto personale.

Sotto questo profilo, risultano incomprensibili gli ultimi rilievi mossi da MEF e FP alla preintesa

sulla mobilità professionale che conferma i contenuti del CCNI sottoscritto dal MIUR

e dalle Organizzazioni Sindacali il 3.12.2009, in piena vigenza del Dlgs 150/09.

I rilievi del MEF sono solo di carattere procedurale e interferiscono sulle prerogative

contrattuali. Il MEF, nel ritenere che “non sussistano i presupposti giuridici affinché l’ipotesi

di accordo possa avere ulteriore corso, tenuto conto della nota del Dipartimento Funzione

Pubblica n. 53014 del 26.10.2011”, conclude lasciando una strada aperta laddove afferma,

salvo in ogni caso diverso avviso”.

Ed è proprio un diverso avviso della FP dovrebbe dare l’esito positivo dell’ipotesi in

questione che ha in sé tutti i presupposti giuridici, di interesse collettivo e di economicità

richiesti.

Il MEF non rileva problemi di compatibilità finanziaria e di invarianza di spesa (art. 40 bis

del T.U. 165/01) in quanto conclude su questo aspetto che “non vi sono osservazioni da

formulare”.

Già il decreto di programmazione triennale (approvato dal Parlamento – Governo –

Ministeri MIUR – FP – MEF e vistato dagli organi di controllo) stabiliva all’art. 2 l’assunzione

di 36.000 unità Ata, prevedendo al suo interno i vincitori delle progressioni verticali per

l’anno scolastico 2011/12. Cosi facendo riconosceva di fatto la validità della procedura

espletata con il CCNI 3.12.2009 le cui graduatorie trovano fondamento nell’ex art. 557

T.U. del Dlgs 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e

hanno carattere permanente (al pari di quelle dei 24 mesi, ex art. 554).

Il CCNI del 3.12.2009, all’art. 9, ultimo comma, ha confermato che le graduatorie dei

concorsi riservati sulla mobilità professionale ex art.557 hanno carattere permanente e

tramite gli artt. 2.1, 2.2 e 2.10 dichiara l’applicabilità della legge 124/99 e conferma che i

posti spettanti alla mobilità professionale sono pari al 40% dei posti vacanti e disponibili

nell’organico di diritto vigente nell’a.s. di riferimento (disposizioni pienamente rispettate).

L’impianto del CCNI del 3.12.2009 fa riferimento alla biennalità delle procedure e

all’integrazione delle graduatorie degli idonei e la pre-intesa del 14.7.2011 nello spirito del

Contratto ribadisce la validità di tali graduatorie nel rispetto dei posti (40%) accantonati.

Già in occasione del precedente accordo sulla mobilità professionale, tutta la questione

del decreto legislativo 150/09 era stata affrontata dal MIUR che aveva preparato una

memoria difensiva rispondendo ad un ricorso al Tar Lazio presentato da un gruppo di

precari che eccepivano sotto il profilo normativo le stesse questioni formali sollevate dalla

nota MEF del 26 novembre. In quell’occasione le ragioni addotte dall’ufficio legislativo del

MIUR avevano convinto i giudici del Tar a non concedere la sospensione delle procedure.

Da allora non ci sono stati altri interventi legislativi.

I riferimenti del MEF alle varie sentenze della Corte Costituzionale non fanno altro che

confermare la validità dell’accordo, dal momento che le percentuali (almeno il 50% agli

esterni) sono già state rispettate ampiamente nelle procedure di reclutamento.

Infatti, al personale esterno è riservata la quota del 60% tramite il concorso per soli titoli

dei 24 mesi (art. 554 T.U.) mentre i concorsi riservati sono una procedura concorsuale

verticale interna a cui va destinato il rimanente 40%

In realtà i rilievi sembrerebbero voler affermare che tutto ciò è stato fatto, anche se

giuridicamente e finanziariamente corretto, prima del decreto Brunetta, non ha più alcuna

legittimità. A nulla valgono le aspettative legittimamente createsi a seguito di accordi e le

esigenze organizzative accertate e sottoscritte dallo stesso governo che ha approvato il

decreto legislativo 150/09 che adesso vengono disattese.

Le “censure” mosse da MEF e FP sembrano contrarie al concetto di buona

amministrazione e ingenerano uno spreco di risorse, poiché le procedure concorsuali sono

già state espletate e i soldi pubblici già spesi. In proposito si veda la finanziaria di agosto

2011 che per motivi di risparmio obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad utilizzare le

graduatorie già approvate.

Roma, 21 dicembre 2011

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