DIRETTIVA n. 21 dell’8 marzo 2012 – 1Prot. n. AOODGPER.1770 dell’8 marzo 2012
Articolo 1
1. In applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella Legge n. 43/2005, dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.
2. La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l’anno scolastico 2012/2013 dalle disposizioni che seguono.
3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali – Uffici scolastici provinciali mediante affissione all’Albo il 20 marzo 2012 e diramate a mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.
Articolo 2
1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all’accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio.
2. Qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2011/2012, gli stessi possono essere assegnati a scuola o istituto nell’ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo art. 3, comma 2.
Articolo 3
1. Il Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.
2. Gli aspiranti alla conferma dell’incarico debbono presentare domanda, in carta semplice, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 21 marzo al 19 aprile 2012. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico 2005/2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005.
3. Va altresì espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno scolastico 2011/2012, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell’ordine, le province nell’ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati.
4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l’incarico di presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’anno scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione.
5. Successivamente si procede all’assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili – secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all’art. 3, c. 4, della citata O.M. n. 40/2005 – sia per coloro la cui attuale sede d’incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.
6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2011/2012 e che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’anno scolastico 2005/2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.
7. IL Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province della Regione, convoca i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2011/2012 e li invita a scegliere, seguendo l’ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
8. Gli interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all’anno scolastico 2005/2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza, le province nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico.
9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 segue quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell’anno scolastico 2011/2012.
10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.
Articolo 4
1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.
La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
Roma, 8 marzo 2012
IL MINISTRO – F.to Francesco Profumo