Il ministero, con nota n. 4829 del 25.06.2012, detta disposizioni in materia di proroghe dei contratti di supplenza del personale scolastico.
In particolare, richiama la validità delle istruzioni impartite con la nota del 17 giugno 2010 che prevede il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali.
Tali disposizioni riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL.
Quindi, se l’assenza del titolare è stata di almeno 150 giorni (90 giorni nel caso di classi terminali) i supplenti sono mantenuti in servizio sia per gli scrutini che per le valutazioni finali.
Per il restante personale, che non rientra nell’ipotesi del citato art. 37, non dovrà essere disposto il mantenimento in servizio fino al termine delle attività di valutazione bensì predisposto un contratto specifico, per i giorni strettamente necessari alle attività di valutazione.
Proroghe delle supplenze per scrutini e valutazioni finali
Comments are closed.