AVVIARE LA CONCILIAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO

Con due note il MIUR fornisce chiarimenti, ai suoi uffici territoriali, sulla gestione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA  (24 mesi).
Con la prima, Prot. 2903 del  21.3.2013 sulla dichiarazione dei titoli di riserva.
Con la seconda Prot. n. 2932 del 22 marzo 2013 sul riconoscimento giuridico del servizio in sede di conciliazione a coloro che, trovandosi in posizione utile per una supplenza non l’hanno ottenuta a causa del ritardo della procedura di transito dei docenti inidonei nel profilo ATA. Gli interessati, per ottenere il relativo punteggio, devono attivare il tentativo di conciliazione, tramite gli uffici della UIL Scuola. La nota, inoltre, riconosce il servizio di luglio ed agosto ai titolari di contratto fino al 30 giugno 2012, per non penalizzarli rispetto ai beneficiari del “salva precari”.

Le note
Prot. n. AOODGPER 2903 del  21.3.2013
OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Titoli di riserva.
Essendo pervenuti diversi quesiti sulla necessità di aggiornare le dichiarazioni di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, propedeutiche rispetto all’acquisizione del diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99, si precisa quanto segue. In analogia a quanto previsto dal D.M.44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99, anche all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento solo qualora la medesima dichiarazione non sia stata già resa in occasione della presentazione di precedenti istanze di nuova iscrizione o di aggiornamento.
IL DIRETTORE GENERALE Luciano Chiappetta

Prot. n. AOODGPER  2932 del 22 marzo 2013
OGGETTO: Chiarimenti supplenze personale ATA
Pervengono a questa Direzione generale  numerosi quesiti sull’opportunità di riconoscere il servizio ai soli fini giuridici al personale ATA inserito nelle graduatorie, che avrebbe avuto diritto alle nomine su posti attualmente  ricoperti, invece,da personale titolare di  contratti fino all’avente diritto ex art.40 legge 449/97 e inserito nelle graduatorie di istituto. In considerazione del ritardo della procedura di transito dei docenti inidonei nel profilo ATA, si ravvisa l’opportunità che, in sede di conciliazione con gli Uffici scolastici territoriali o presso le Direzioni provinciali del lavoro, venga riconosciuta la validità del servizio, ai soli fini giuridici, a coloro i quali si trovavano in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea. Si precisa,infine,che al personale ATA che abbia avuto una supplenza annuale negli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e  2010/11 e non abbia usufruito  nell’a.s. 2011/12 dei benefici del salva-precari perché titolare di contratto fino al 30 giugno deve essere  riconosciuto il relativo punteggio per i mesi di luglio e agosto 2012.
IL DIRETTORE GENERALE Luciano Chiappetta