Il Miur, in data 30 maggio 2013, ha emanato la nota n.5400 che dà disposizioni sulla proroga dei contratti del personale supplente.
La nota, richiamando la validità di istruzioni impartite con precedenti note, stabilisce che il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Tale disposizione comporta che l’eventuale contratto del supplente, originariamente previsto fino al termine delle lezioni, debba essere prolungato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare.
Tali disposizioni riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, in applicazione dell’art. 37 del CCNL.
Per il personale Ata, limitatamente alle supplenze brevi e saltuarie, la nota prevede che i Dir. Degli Uff. scolastici regionali autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d’istituto nei casi di effettiva necessità.
Restano ferme le disposizioni per la copertura dei posti al 30 giugno o al 31 agosto per supplenze fino all’avente titolo, diramate con la nota n.4988 del 21.5.2013.
Riferimenti precedenti: nota n.5986 del 17.6.2010, nota n.8556 del 10.6.2009, nota n.9038 del 17.6.2009.