Per consentire la corresponsione nel cedolino dello stipendio dell’ una tantum di 180 euro lordi, che interessa esclusivamente gli oltre 250.000 lavoratori ATA che hanno prestato servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato nell’anno scolastico 2008/2009, il MIUR, con nota n. 634 del 27 gennaio 2011 indica ai Dirigenti Scolastici le modalità di comunicazione, attraverso il SIDI, dei nominativi del personale di ruolo che nell’anno scolastico 2008/2009 non ha prestato effettivo servizio nella scuola per l’intero anno scolastico.

Infatti, il contratto per distribuire 45 milioni di euro derivanti dalle economie delle procedure sulla valorizzazione della sequenza contrattuale ATA, sottoscritto il 15 dicembre 2010, ha ottenuto la certificazione sulla compatibilità economico-finanziaria a condizione che la corresponsione dell’una tantum sia subordinata alla verifica dell’effettivo svolgimento delle funzioni, opportunamente certificato dai Dirigenti scolastici.

la nota

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

OGGETTO: ccni 15 dicembre 2010 – ripartizione economie personale ATA (articolo 2, c. 7, seq. contr.le 25 luglio 2008) – rilevazione personale non avente titolo-

Il 15 dicembre 2010 è stato sottoscritto il contratto integrativo di cui in oggetto, mediante il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle economie di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, concernente la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e l’assegnazione di nuove posizioni economiche nell’area contrattuale “B”.

Il personale beneficiario dell’importo una tantum di 180,08 euro (lordo dipendente, pro-capite), è il personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2008/2009, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale non di ruolo con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell’attività didattica.

Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire il predetto emolumento purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto anticipatamente.

Il contratto in argomento ha ottenuto la prescritta certificazione sulla compatibilità economico-finanziaria a condizione che la corresponsione dell’una tantum sia subordinata alla verifica dell’effettivo svolgimento delle funzioni, opportunamente certificato dai Dirigenti scolastici.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti scolastici a trasmettere, nel periodo intercorrente dal 1° all’8 febbraio p.v., utilizzando le apposite funzioni che saranno rese disponibili al SIDI e con le modalità indicate nella pertinente pagina relativa alle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, l’indicazione dei nominativi del personale di ruolo che nel sopraccitato anno scolastico 2008/2009, pur essendo incardinato nella istituzione scolastica, non ha prestato effettivo servizio per l’intero anno scolastico.

Come”effettivo servizio prestato nella scuola” deve intendersi anche quello svolto dal personale in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

Per il personale oggetto di provvedimenti aventi effetto limitato all’anno scolastico (utilizzazione e assegnazione provvisoria) che non abbia prestato servizio in alcuna istituzione scolastica, la comunicazione della esclusione dal beneficio deve essere comunque effettuata dalla scuola di titolarità.

Per quel che concerne il personale con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine delle lezioni, deve essere segnalato, come innanzi indicato, il personale che abbia (o per il quale sia stato) anticipatamente risolto il rapporto di lavoro. Il medesimo, infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato Contratto, non matura il diritto a percepire l’una tantum.

Qualora l’istituzione scolastica non debba comunicare alcun nominativo, procederà in ogni caso alla segnalazione negativa, utilizzando l’apposita funzione “Nessuna rilevazione da effettuare”.

A conclusione della rilevazione, l’una tantum sarà corrisposta mediante i ruoli di spesa fissa. In merito, si sottolinea l’esigenza del rispetto dei tempi indicati, anche per la segnalazione negativa, poiché il mancato riscontro da parte dell’istituzione scolastica comporta l’impossibilità, da parte di questo Ministero, di formulare, congiuntamente al MEF, l’elencazione degli aventi titolo.

Si prega, inoltre, di evidenziare ai Dirigenti scolastici che la trasmissione dei dati in argomento, ivi compresi quelli delle sedi accorpate a seguito di dimensionamento ex DPR 233/88, avviene sotto loro responsabilità, in quanto assorbente della certificazione richiesta dalla Funzione pubblica, quale requisito necessario per la corresponsione dell’emolumento in questione. In proposito i medesimi Dirigenti avranno cura di disporre la conservazione agli atti della stampa della scheda di trasmissione, debitamente firmata.

Le istituzioni scolastiche possono contattare per eventuali problematiche il numero verde disponibile all’help-desk.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta